CIRCOLARE N. 01/19- ULTERIORI PRECISAZIONI SULLA FATTURA ELETTRONICA
- On Gennaio 18, 2019
Come previsto, la fatturazione elettronica obbligatoria entrata in vigore l’OJ/01/19 sta creando diversi problemi, sia nel reperire i dati occorrenti, sia nel capire chi è obbligato e chi no; a tal proposito sono stati predisposti 3 modelli, di cui uno da inviare ai clienti per la richiesta dei dati, uno per inviare i dati ai fornitori e uno per la comunicazione dì esonero da farsi rilasciare dai clienti esonerati o da rilasciare ai fornitori, qualora esonerati dall’obbligo di ricezione perché forfetari o minimi(come meglio precisato in seguito), che vengono allegati alla presente tutti formato word e personalizzabili secondo le proprie esigenze.
Per quanto riguarda invece la ricezione delle fatture elettroniche, ai fornitori si dovrà comunicare la PEC oppure il codice univoco, che è quello comunicato dalla casa di software con la quale è stato sottoscritto il contratto per la fatturazione elettronica oppure quello comunicato dallo studio nel caso in cui si è aderito alla fatturazione elettronica tramite lo studio e/o non si è interessati all’emissione di fatture e lo studio è stato delegato alla sola ricezione, il tutto da concordare, se non già fatto, con la persona che cura la contabilità.
Và anche tenuto presente che, nel momento in cui viene rilasciata al cliente copia cartacea della fattura a titolo di cortesia, sulla stessa deve risultare la seguente dicitura:
documento privo di valenza fiscale ai sensi dell’art. 21 Dpr 633/72. l’originale è disponibile all’indirizzo telematico da lei fornito oppure nella Sua area riservata dell’Agenzia delle Entrate.
Agli operatori economici che hanno a che fare con le professioni sanitarie obbligati a comunicare i dati al sistema tessera sanitario è stato imposto il divieto di emissione della fattura elettronica per tutte le operazioni (prestazioni sanitarie, ecc.) anche se il destinatario non ha acconsentito e se contengono sia dati da inviare, sia dati da non inviare, /2§1:. cui tali operatori devono continuare ad emettere fatture cartacee.
I contribuenti che utilizzano il regime dei minimi e i forfetari sono esclusi dall’obbligo della fattura elettronica, sia nell’emissione che nella ricezione; tuttavia l’esonero da tale obbligo deve essere portato a conoscenza di chi riceve la fattura e di chi la emette, altrimenti si creano degli spiacevoli equivoci.
Pertanto tali contribuenti devono continuare a ricevere le fatture cartacee mentre, sulle fatture emesse, che restano sempre cartacee, devono apporre la seguente dicitura: esonerato dall’obbligo di emissione della fattura elettronica ai sensi del comma 909, lettera A) n. 3 della legge 205/2017 es. m. ed i. nonché del provvedimento dell’Agenzia Delle Entrate n. 89757/18 del 30/04/18 es. m. ed i ..
Inoltre tali contribuenti non sono soggetti ad iva e né tantomeno, se professionisti o agenti e rappresentanti, a ritenuta d’acconto; anche questi esoneri vanno ben evidenziati sulle fatture con le seguenti diciture:
- esenzione iva per il regime dei minimi: Operazione effettuata senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. I, commi 96-117, L. n. 244/2007 come modificata dal! ‘art. 27, commi I e 2, del D. L. n. 98/2011 e della legge 11/15 es. m. ed i.;
- esenzione iva per il regime forfetario: Operazione effettuata senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della legge 190/14 es. m. ed i. (regimefo,fetario);
esonero dalla ritenuta d’acconto per entrambi i regimi: Prestazione non soggetta a ritenuta d’acconto secondo quanto previsto dal punto 5.2 del Provvedimento dell’Agenzia Delle Entrate del 22/12/11 N. 1820 es. m. ed i ..
Và tenuto anche presente che le fatture emesse con tali regimi e per importi superiori ad€ 77,47 sono assoggettate all’imposta di bollo di€ 2,00 e il bollo deve avere sempre una data uguale o antecedente la fattura, per cui è opportuno procurarsene il necessario quantitativo in tempo utile, e che eventuali fatture emesse nei confronti delle P.A. devono essere sempre emesse informato elettronico anche da queste categorie di contribuenti.
A partire dal 2019 è stato anche istituito un nuovo obbligo di comunicazione definito “esterometro”, il quale si ricollega all’obbligo dell’emissione delle fatture elettroniche nei confronti di tutti gli operatori nazionali residenti, ma non verso quelli esteri(sia UE che extra UE) per cui, al fine di monitorare anche tali operazioni transfrontaliere, è stato istituto il nuovo adempimento da effettuare con cadenza mensile ed entro il mese successivo quello di effettuazione delle operazioni e riguarda i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabili nel territorio dello stato. Ovviamente questo nuovo adempimento deve far riflettere in quanto, vista la tempistica entro la quale andrà effettuato (ogni mese ed entro il mese successivo quello del! ‘operazione), la contabilità deve essere aggiornata in tempo reale per cui i documenti devono pervenire con regolarità ed al massimo entro il 15 del mese successivo quello di riferimento, pena l’applicazione di sanzioni. Tuttavia è stata anche data la possibilità di sostituire il predetto adempimento(almeno per le fatture emesse) con l’emissione della fattura elettronica anche nei confronti degli operatori esteri indicando nel campo del codice univoco un codice convenzionale che sarà XXX\’XXX,· in tal modo la fattura perverrà direttamente al sistema di interscambio, fermo restando che all’operatore estero dovrà essere sempre e comunque consegnata quella cartacea in quanto, non essendo in possesso del codice identificativo SDI né di PEC, elettronicamente non la potrà mai ricevere.
Il problema non è risolvibile con le fatture ricevute, le quali continueranno a pervenire in forma cartacea, dovranno essere registrate in contabilità cartaceamente e si dovrà obbligatoriamente compilare mensilmente l’esterometro, per cui occhio, occhio, occhio ….
Per le aziende che fanno uso del registratore di cassa è in arrivo un nuovo adempimento; infatti è stata definitivamente approvata la Legge che prevede la memorizzazione e la trasmissione telematica ali ‘Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri, che partirà dal/’ 01/07/19 per le aziende che hanno avuto nel 2018 un volume d’affari superiore ad€ 400.000,00 e dal!’ 01/01120 per tutte le altre, e comporterà l’obbligo di adeguare (laddove possibile) o di sostituire gli attuali registratori di cassa implementati della necessaria tecnologia per consentire tale adempimento nonché di dotarsi di linee internet per potersi connettere col sistema, il tutto con l’aggravio di ulteriori costi aziendali; a tal proposito, per aiutare gli operatori obbligati ad adeguarsi, per gli anni 2019 e 2020, viene concesso un contributo una tantum pari al 50% della spesa sostenuta, il quale sarà anticipato dal fornitore come sconto sul prezzo praticato e dallo stesso recuperato come credito d’imposta.
L’estensione dell’obbligo generalizzato di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi comporterà, come naturale conseguenza, anche la graduale scomparsa della ricevuta fiscale (oltre che dello scontrino fiscale manuale) visto che tale procedura sostituirà la modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi stessi, restando fermo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente; tuttavia il collegato fiscale sancisce che le operazioni effettuate in alcune zone, da individuare con apposito decreto del MEF, potranno continuare ad essere documentate col rilascio della ricevuta fiscale e/o dello scontrino manuale, per cui si dovranno attendere le decisioni in merito per verificare le eventuali zone escluse e come comportarsi.
Al fine di evitare sanzioni si consiglia di prestare la massima attenzione nei comportamenti, altrimenti sono volatili .. Nel ricordare che le nostre informative sono sempre di carattere generale, si consiglia di prenderle in considerazione gli argomenti trattati ritenuti di proprio interesse.
Nella speranza di essere stati sufficientemente chiari e utili e nel ricordare che lo studio resta sempre a disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti, si porgono distinti saluti.
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